Lo Statuto dell’Associazione

STATUTO


ASSOCIAZIONE DON LUIGI DELL'ARAVECCHIA ONLUS

 

ARTICOLO 1

Costituzione – Denominazione – Sede
 
E' costituita in Vercelli l'Associazione senza fini di lucro denominata
"Associazione DON LUIGI DELL'ARAVECCHIA – ONLUS" .
L'Associazione, che è apolitica, ha sede in Vercelli, Via Aravecchia n. 74, e può istituire sedi secondarie sia in Italia che all'Estero.
La durata dell'Associazione è a tempo indetenninato.

 

ARTICOLO 2

Scopi e finalità


1) L'Associazione, che è dotata di personalità giuridica, ispirandosi ai principi
della solidarietà umana, si prefigge come scopo di provvedere all'ospitalità, al
sostentamento, alla rieducazione e all'inserimento nella collettività degli assistiti, di educarli al lavoro e allo studio, nell'ambito e al di fuori dell'Associazione, di curare altresì la loro formazione morale e fisica utilizzandone le propensioni anche ai fini di apprendimento di mestieri con i cui eventuali frutti provvedere alla sopravvivenza della comunità.
2) In particolare per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività si propone di:
a) svolgere attività di accoglienza, sostentamento, avviamento al lavoro e/o allo studio, incontri finalizzati alla fonnazione morale e fisica,
b) promuovere corsi di qualificazione professionale,
c) svolgere qualsiasi altra attività atta a conseguire gli scopi di solidarietà descritti al punto 1 del presente articolo,
d) dare spazio al volontariato di persone opportunamente formate che, rette da serie motivazioni, diano disponibilità di tempo e di mezzi,
e) collaborare con le Amministrazioni Pubbliche e con le altre realtà associative
che perseguono, nelle forme e nei modi loro propri, il fine di sostenere le
persone in difficoltà;
3) Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'Associazione
prevalentemente tramite le prestazioni fomite dai propri aderenti. L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate le spese vive
effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro gli eventuali limiti stabiliti dalla assemblea dei soci.
E' fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle ivi menzionate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente cormesse.

 

ARTICOLO 3

Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo  svolgimento delle proprie attività da:

a. contributi degli aderenti,  
b. contributi privati,
c. contributo dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche sia generico che
finalizzato al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti,
d. contributi provenienti da enti internazionali,
e. donazioni, lasciti testamentari,
f. rimborsi derivanti da convenzioni,
g. entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

2) L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1 gennaio e il 31 dicembre di ogni anno.
Al termine di ogni esercizio il Comitato Direttivo redige il bilancio e lo sottopone all' approvazione dell'assemblea dei soci entro il mese di aprile.
Formano compendio del patrimonio sociale anche tutti i beni immobili, terreni e
fabbricati acquisiti dall'Associazione a far tempo dalla sua costituzione tramite
donazioni e acquisti.
E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
E' fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse.


ARTICOLO 4
 
Membri dell'Associazione

1) Il numero degli aderenti è illimitato. Dell'Associazione possono far parte tutti i cittadini italiani e stranieri che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell' Associazione.


ARTICOLO 5

Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

1) L'ammissione a socio, sulla quale decide il Comitato Direttivo, è subordinata
alla presentazione di apposita domanda da parte degli interessati.
2) Il Comitato Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci
dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa stabilita e deliberata
annualmente dall'assemblea in seduta ordinaria.
3) La qualità di socio si perde per:
a. recesso,
b. mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi trascorsi due mesi dal sollecito,
c. comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione
d. per persistenti violazioni degli obblighi statutari

L'esclusione dei soci è deliberata dall'assemblea su proposta del Comitato Direttivo.
In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per
iscritto al socio gli addebiti allo stesso mossi, consentendo facoltà di replica.

Il recesso da parte dei Soci deve essere comunicato in forma scritta
all'Associazione almeno due mesi prima dello scadere dell'anno in corso, se posteriore, avrà valore nell'anno successivo.
5) Il socio receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

 

ARTICOLO 6

Doveri e diritti degli associati

1) I soci sono obbligati:

a. ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni
legalmente adottate dagli organi associativi,
b. a mantenere un comportamento degno nel confronti dell'Associazione.
c. a versare la quota associativas di cui al precedente articolo.

2) I soci hanno diritto:

a. a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione,
b. a partecipare all'Assemblea con diritto di voto,
c. ad accedere alle cariche associative.


ARTICOLO 7

Organi dell'Associazione


l) Sono organi dell' Associazione:

a. l'Assemblea dei soci,
b. il Comitato Direttivo,
c. il Presidente,
d. il Collegio dei Revisori.


ARTICOLO 8

L'Assemblea

l) L'assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria. Ogni associato potrà farsi rappresentare in assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di due deleghe.
2) L'assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed inoltre:
a. approva il bilancio relativamente ad ogni esercizio,
b. nomina i componenti del Comitato Direttivo e i componenti del Collegio dei
Revisori,
c. delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni,
d. stabilisce l'entità della quota associativa annuale,
e. delibera la esclusione dei soci dall'Associazione,
3) L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Comitato almeno
una volta all'anno per l'approvazione del bilancio ed ogni qualvolta lo stesso
Presidente o almeno la maggioranza dei membri del Comitato Direttivo, o tre
decimi degli associati ne ravvisino l'opportunità.
4) L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, sullo scioglimento anticipato e proroga della durata dell'Associazione.
5) L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria  sono presiedute dal Presidente del Comitato Direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente e in assenza di entrambi da altro membro Comitato Direttivo eletto dai presenti.
Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi
almeno otto giorni prima della data di riunione. In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze a cui partecipano di persona o delega tutti i soci e l'intero Comitato Direttivo.
6) L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci.
In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque il numero dei soci intervenuti o rappresentati.
7) Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per la deliberazione riguardante l'eventuale scioglimento anticipato del!'Associazione e relativa devoluzione
del patrimonio residuo, che deve essere adottato con la presenza e il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.


ARTICOLO 9

Il Comitato Direttivo

1) Il Comitato è formato da un numero di membri non inferiore a tre e
non superiore a nove nominati dall'assemblea dei soci.
Il primo Comitato Direttivo è nominato con l'atto costitutivo.
I membri del Comitato Direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili.
Possono fare parte del Comitato esclusivamente gli associati.
2) Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno dei componenti il Comitato
decada dall'incarico, il Comitato Direttivo può provvedere alla sua sostituzione
nominando un sostituto che rimane in carica sino all'approvazione del primo
bilancio sociale. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Comitato,
l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Comitato.
3) Il Comitato nomina al suo interno un Presidente, un Vicepresidente e un
Segretario.
4) AI Comitato Direttivo spetta di:
a. curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea,
b. predisporre il bilancio,
c. nominare il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario,
d. deliberare sulle domande di nuove adesioni,
e. provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non
siano spettanti all'assemblea dei soci.
5) Il Comitato Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vicepresidente e in assenza di entrambi dal membro più anziano.
6) Il Comitato Direttivo è convocato di regola ogni mese e ogni qualvolta il
Presidente, o in sua vece il Vicepresidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
In caso di votazione che consegua la parità di voti, avrà prevalenza il voto
Presidente.
7) Il Comitato Direttivo può delegare tutte o parte delle proprie competenze
ordinarie e la rappresentanza ad uno o più dei propri componenti. Le competenze straordinarie possono essere delegate solo congiuntamente ad almeno due di essi.
8) Il componente del Comitato che non partecipa a due riunioni consecutive senza giustificato motivo, decade dalla carica e il Comitato Direttivo potrà provvedere alla sua sostituzione secondo quanto previsto nel precedente punto 2).
9) I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.
A cura del Comitato Direttivo devono essere tenuti i seguenti libri socialì:
libro verbali delle Assemblee,  libro verbali Comitato Direttivo, libro dei soci.


ARTICOLO 10

1) Il Presidente nominato dal Comitato Direttivo, ha il compito di presiedere lo
stesso nonchè l'assemblea dei soci.
2) Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.
In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente
anch'esso nominato dal Comitato Direttivo.
3) Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Comitato Direttivo e in caso di urgenza ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.


ARTICOLO 11

Gratuità delle cariche associative

1) Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito salvo i rimborsi previsti per gli associati di cui al precedente art. 2.


ARTICOLO 12

Il Collegio dei Revisori dei Conti


l) Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre Membri Effettivi e due
Supplenti nominato dall'Assemblea. Durano in carica tre anni, possono essere
anche non soci e sono rieleggibili.
2) Il Presidente del Collegio deve essere iscritto nel Registro dei Revisori
Contabili ed è nominato dall'Assemblea.
3) Competono al Collegio dei Revisori le funzioni di controllo previste dalle
normative civilistiche in materia.
4) Ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti non viene corrisposto alcun
compenso. Ad essi spetta soltanto il rimborso delle spese, documentate, sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione, nell'esercizio delle loro funzioni.


ARTICOLO 13

Norma finale

l) In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio verrà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23/12/1996 n.662, salvo diverse destinazioni imposte dalla legge.

 

ARTICOLO 14

Rinvio

l) Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al
codice civile e ad altre norme di legge vigenti in materia di volontariato.